Tra le novità del 2009, introdotte dal Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, c’è la possibilità di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile legato non solo all’indice Euribor, ma anche al tasso ufficiale della Banca centrale europea (Tasso Bce).
Bankitalia ha dettato le direttive mirate ad offrire maggiore trasparenza ai clienti, in particolare le banche dovranno indicare il parametro di riferimento del mutuo (IRS, Euribor o tasso Bce) ed il suo valore al momento della proposta. Viene inoltre specificato che i nuovi mutui legati al tasso Bce “devono essere in linea con quelli praticati per le altre forme di indicizzazione offerte”.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2
A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.
Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.